Art. 3.
(Divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche a minori di sedici anni).

      1. All'articolo 689 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:

      «L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, il quale somministra o vende per asporto, in un luogo pubblico o aperto a pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici, o a persona, che appaia affetta da malattia mentale, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno»;

          b) dopo il primo comma, è inserito il seguente:

      «È fatto obbligo per l'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di bevande alcoliche di esporre nei propri locali cartelli che recano in modo evidente la norma di cui al primo comma».